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    La Corte di Cassazione , con la sentenza del 31-3-2010 ha dato alcuni chiarimenti-suggerimenti per il corretto uso del CID o modulo blu :

    Se abbiamo con noi un modello bianco (o se ce l’ha la nostra controparte) la compilazione ci dà la possibilità di raccontare “a caldo” la dinamica dell’evento, cristallizzandola per evitare buchi di memoria e garantirci il giusto risarcimento.

    Requisito indispensabile a questo scopo è la firma congiunta di entrambe le parti.

    Solo, così, infatti, il CID acquista valore di prova legale e, in particolare di confessione, cioè fa piena prova della veridicità dei fatti sfavorevoli dichiarati contro la parte che ha reso la dichiarazione ex art. 2730 c.c. (e ciò per il principio in base al quale nessuno ammette l’esistenza di fatti contrari al proprio interesse se non veri).

    Quindi, ad esempio, se vogliamo provare che la nostra controparte ci ha tamponato, non basta compilare il CID e firmarlo, perché la circostanza che prova il torto altrui è dichiarata dal soggetto che ha interesse ad essere risarcito e, pertanto, si rivela autoreferenziale e priva di efficacia probatoria.

    Perché tale dichiarazione acquisti valore di prova nel processo è necessario che il “tamponante” sottoscriva la dichiarazione, cioè consapevolmente ammetta di aver tenuto una condotta scorretta e, per l’effetto, si assuma la responsabilità della causazione del sinistro tramite la dichiarazione di un fatto a sé sfavorevole.
    Ebbene cosa accade, allora, se uno dei conducenti dei veicoli coinvolti firma un CID in bianco?

    La Cassazione insegna che, in questo caso, il CID perde il valore di prova legale, divenendo mero argomento di prova da valutarsi, ex art. 116 c.p.c., secondo il libero apprezzamento del Giudice, in armonia con il restante apparato probatorio.

    Questo significa che, mentre davanti ad un CID completo in ogni sua parte e congiuntamente sottoscritto, il Giudice DEVE ritenere veri i fatti dichiarati dalle parti in senso contrario al proprio interesse, davanti ad un CID incompleto o provvisto di sottoscrizione unilaterale, il Giudice PUO’, ma NON DEVE ritenere veri detti fatti.

    La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza del 2007 (sent. n. 10304/2007) precisa, inoltre, che, determinato il valore probatorio da attribuire al CID, questa valenza deve rimanere stabile nei confronti vuoi dell’autore delle dichiarazioni, vuoi di tutti gli eventuali obbligati solidali, per il principio per cui un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri.

    Quindi se non vogliamo noie , il CID va SEMPRE compilato e firmato da entrambe le parti 😆

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